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Scuola XXV Aprile, la lista civica Capitanio Sindaco interviene per fare chiarezza

Concorezzo, 29 aprile 2024. La Lista Civica “Capitanio Sindaco” interviene per fare chiarezza circa il dibattito nell’ambito della nuova gestione della scuola dell’infanzia di via XXV Aprile che ha visto la diffusione di diversi comunicati stampa sul tema.

Un intervento tecnico che i componenti della lista civica hanno preparato grazie a un’attenta analisi dei documenti e che riporta sul tavolo tecnico una questione che invece è diventata oggetto di polemiche politiche.

“Come Lista Civica abbiamo voluto analizzare i documenti della concessione della scuola XXV Aprile e riportare sul piano tecnico la questione – ha spiegato Andrea Arizzi, coordinatore della Lista Civica Capitanio Sindaco-. Crediamo, infatti, che questioni sensibili per la città e le famiglie, come appunto la scuola, non debbano diventare oggetto di polemica politica ma vadano invece preservate (anche e soprattutto) in questo clima pre elettorale.

Per rispetto della scuola, dei lavoratori della XXV Aprile e per rispetto delle famiglie è necessario essere precisi e attenersi ai fatti e ai documenti. Come Lista Civica abbiamo voluto dare un contributo tecnico con un’attenta analisi dei documenti e della normativa necessaria a riportare l’attenzione pubblica sulla realtà dei fatti”.

Per rispondere con riferimento alla questione relativa all’affidamento in concessione della gestione della Scuola comunale dell’infanzia di via XXV Aprile, letti i recenti comunicati da più parti ricondivisi, si precisa quanto segue.

 

  • Circa i soggetti che potevano partecipare alla gara, il Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio, all’art. 4, commi 1 e 2, espressamente prevedeva che: “Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice (ndr – D. Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” c.d. “Nuovo codice degli appalti”).

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l) dell’allegato I.1 del Codice, si intende «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica. Secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui dell’art. 1, comma 1, lett. l) dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli.”

La definizione di «operatore economico», ossia, di soggetto che poteva partecipare al bando, è, dunque, quella espressamente prevista all’art. 1, comma 1, lett. l) dell’allegato I.1 del Nuovo Codice degli appalti che, per completezza, si riporta di seguito: “Nel codice si intende per […] l) «operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”.

Ne consegue, che tutti i soggetti interessati costituiti nelle varie forme giuridiche previste e disciplinate dal nostro ordinamento, avrebbero potuto partecipare.

 

  • Circa il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio, occorre precisare, da un lato, che gli enti senza finalità lucrative, che esercitano in modo sussidiario e non prevalenteun’attività economica di natura commerciale (quale sarebbe stata la gestione di una scuola dell’infanzia) possono iscriversi al REA – Repertorio Economico Amministrativo –, istituito sempre presso le Camere di Commercio.

Come è stato precisato dalla Circolare n. 3407/C del 1997 del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato: “I soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA sono rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili – stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell’impresa quali, a esempio, le aziende speciali di codeste Camere.”

Dall’altro, che il requisito dell’iscrizione presso la Camera di Commercio è espressamente richiesto ai sensi dell’art. 100, comma 3, del Nuovo Codice degli appalti: “Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali”.

Come è evidente, dunque, non si tratta di un requisito “capestro” predisposto dall’Amministrazione comunale, bensì di un requisito di legge.

 

  • Circa, infine, la necessità di presentazione di referenze bancarie, occorre fare un distinguo: da un lato, vi sono le cc. dd. referenze bancarie, richieste per legge dall’art. 18, c. 6), lett. a), allegato II.12 del citato D.Lgs. 36/2023, dall’altro la garanzia (cauzione o fideiussione) necessaria per l’aggiudicazione di ogni appalto pubblico.

 

Quanto al primo requisito, giova precisare che trattasi di dichiarazioni da parte degli istituti bancari con cui il soggetto interessato intrattiene rapporti, attestanti che lo stesso presenti puntualità nei rapporti in essere e che non abbia a proprio carico situazioni passive, in sostanza, che si tratti di un soggetto affidabile. Inoltre, come risposto dalla stessa Amministrazione Comunale anche in una delle FAQ presentate (documento pubblico su Sintel), “nel caso in cui un operatore intrattenga rapporti con un solo istituto di credito, in alternativa alla presentazione di due referenze bancarie, dovrà esibire documentazione equivalente a dimostrazione del possesso di un’adeguata struttura economico-finanziaria che gli consenta di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto”: in sostanza, soprattutto per gli enti di nuova formazione, configura documentazione idonea, ad esempio, l’atto costitutivo da cui risulti il patrimonio dell’ente, o comunque, altra documentazione atta a dimostrare la capacità dell’ente di assumersi le obbligazioni oggetto del contratto di concessione, in caso di aggiudicazione.

 

Quanto alla garanzia fideiussoria definitiva, invece, trattasi parimenti di requisito indispensabile previsto ai sensi degli artt. 106 e 117 del Nuovo Codice degli appalti, di importo pari al 10% del valore dell’appalto, riducibile alla presenza di determinati requisiti.

Ciò premesso, occorre, inoltre, specificare che, ai sensi dell’art. 16 del Capitolato di gara, in caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario avrebbe potuto presentare, all’atto della stipula del contratto, una fideiussione definitiva di durata quinquennale, con relativa riparametrazione dell’importo e, alla scadenza di tale garanzia, rilasciare ulteriore fideiussione quinquennale, e ciò fino a completamento della durata complessiva del servizio (si veda in tal senso anche la FAQ n. 10).

In sostanza, l’ente aggiudicatario avrebbe potuto presentare una fideiussione di importo frazionato, ossia pari al 2,5% (¼ di 10%) del valore del bando di gara, così come di durata quinquennale (rinnovabile di cinque anni in cinque anni).

Come si vede, quindi, se da una parte i predetti requisiti si configurino come imprescindibili a tutela della Pubblica amministrazione, dall’altra, erano state predisposte clausole contrattuali volte ad “andare incontro” ed a semplificare anche la posizione dei partecipanti.

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